Domanda: perché Antonio Di Pietro continua a sfornare quesiti referendari a gettito continuo?
Primo indizio. Giugno 2009. "Se passasse il referendum questa classe politica trasformerebbe la volontà popolare in un 'porcellum del porcellum' modificando la legge elettorale con regole ancor peggiori di quelle abrogate dai cittadini. Il referendum indica 'cosa' modificare, ma affida poi al boia il 'come' modificare." Queste sono le parole con cui Antonio Di Pietro, a poche ore dal voto, si schierò contro il referendum del professor Guzzetta che lui stesso aveva sostenuto fino a pochi giorni prima. Nel merito i quesiti proposti intendevano modificare la legge elettorale italiana, la tristemente celebre "Porcellum", un mostro giuridico e politico che i giuristi di tutto il mondo prendono come esempio da non seguire.
Secondo indizio. Giugno 2010. Uno dei tre quesiti proposti - o per meglio dire imposti - dal leader di IDV chiede l'abrograzione secca della legge 51/2010, ovvero il "legittimo impedimento", due articoli che blindano il Presidente del Consiglio dal punto di vista processuale. Si tratta di una legge smaccatamente ad personam, in odore di anticostituzionalità, particolarmente detestata perché viola il principio liberale secondo cui gli stessi governanti devono rispondere davanti alla legge come tutti gli altri cittadini. E' una legge eticamente devastante poiché, nella sua ratio, spezza il contratto sociale che dovrebbe tenere unita una comunità, alimentando i sentimenti di disistima dei cittadini degradati a sudditi verso la classe politica e le istituzioni. Ben venga il referendum, allora, si dirà. Se servisse, sì. Ma non serve. Se leggiamo il primo comma dell'art. 2, infatti, notiamo che recita:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonché delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione[...]
Se l'italiano ha ancora un senso, questa norma è transitoria. Stabilisce che in mancanza di una legge costituzionale che riscriva una disciplina organica sulle prerogative del Governo e dei suoi membri, l'art.1 della legge decade entro 18 mesi. Immaginando che per la maggioranza non sarà semplicissimo approvare una legge costituzionale in pochi mesi, è facile prevedere che tra circa un anno il legittimo impedimento non si applicherà più. Che senso ha un referendum abrogativo di una legge che tra qualche mese cesserà di sortire effetti? Messi a confronto i tempi tecnici del voto referendario con la transitorietà della norma, nessuno. Ipotizzando invece che la maggioranza approvi il legittimo impedimento come legge costituzionale entro il termine stabilito, il referendum non avrebbe senso perché la legge che il quesito intendeva abrogare non esisterebbe più.
Comunque la si veda un referendum del genere è uno spreco di risorse, di carta, e - qualora dovesse ottenere il numero minimo di firme valide - anche di denaro pubblico.
In base ai due indizi di cui sopra, forse riusciremo a rispondere alla domanda iniziale.
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Caro Zamponi,
se lei vuole discutere sulle ipotesi futuristiche e sui "se", allora io sono autorizzato a risponderle che il referendum non ha alcun senso perché Berlusconi potrebbe farsi rivotare dal Parlamento la stessa legge cambiata nella forma e negli aggettivi ma identica nella sostanza qualora il popolo decidesse per l'abrogazione formale - e ribadisco "formale" - della legge 51/2010.