Il tribunale di Milano ha emesso recentemente una sentenza a dir poco clamorosa. Riguarda la causa civile che Wanda Montanelli aveva intentato contro l'Idv chiedendo un risarcimento di 1 milione di euro per danni morali. La Montanelli si era rivolta ad un giudice per ottenere giustizia dopo che dal 1998 al 2008 ha retto sulle sue spalle la Consulta donne del partito di Di Pietro e il Dipartimento Pari Opportunità senza mai ricevere un finanziamento o un rimborso se non in una occasione, e dopo aver scoperto che nei bilanci del partito era stata indicata come avvenuta l'erogazione alle attività femminili, come la legge 157/99 prescrive, di somme pari a oltre 600 mila euro. Somme che, assicura la Montanelli, non sono mai state effettivamente erogate.
Il tribunale civile di Milano ha respinto il ricorso con una sentenza che la Montanelli definisce "bivalente, quasi un autogol", perchè quello che colpisce è la motivazione addotta dal giudice, peraltro una donna. Secondo la sentenza, la Montanelli, si legge sul blog della ex dirigente dell'Idv, "non ha la facoltà di chiedere conto dei fondi incamerati dal partito con i rimborsi elettorali, né di tutte le altre istanze basate sull'inosservanza della Costituzione", perché, "non è tra i n. 3 soci dell'associazione Idv". Capito? La sentenza anche se dà ragione a Di Pietro per il rais molisano è un boccone amarissimo da digerire. Il giudice Orietta Micciché in sostanza ha riconosciuto quello che era chiaramente scritto negli statuti del partito, ovvero che l'associazione a tre (che Di Pietro ha soppresso nel gennaio del 2009) era l'unica titolare dell'amministrazione finanziaria del partito e che dunque solo i tre soci firmatari della costituzione dell'associazione Italia dei Valori davanti al notaio, Di Pietro, sua moglie e Silvana Mura, erano legittimati a rivendicare qualcosa in merito alla gestione dei rimborsi elettorali.
Insomma per la seconda volta un giudice civile ha riconosciuto che Associazione e partito Idv sono due soggetti diversi. Il primo è stato il giudice Francesco Oddi del tribunale di Roma che con l'ordinanza del luglio 2008 ha dichiarato la contumacia del partito Idv non costituitosi insieme all'associazione Idv in un giudizio promosso da Elio Veltri e Il cantiere, e riconoscendone implicitamente l'alterità. E ora arriva la sentenza milanese. Ma, mentre nel caso del tribunale romano il giudice Oddi è arrivato alla conclusione della duplicità dei due soggetti in base alle serrate e convincenti argomentazioni dell'avvocato Francesco Paola, nel caso del tribunale milanese al giudice è bastato affidarsi alle tesi difensive dell'avvocato di Di Pietro, Sergio Scicchitano, il quale nella sua memoria ha detto chiaro e tondo che la Montanelli non poteva accampare alcuna pretesa economica perché non faceva parte dei soci dell'associazione a tre, gli unici deputati a gestire la cosa economica dell'Idv. Esattamente il contrario di quanto da sempre Di Pietro sostiene pubblicamente, ovvero che tra associazione a tre e partito non c'era alcuna differenza.
Non basta. La sentenza milanese ha riservato a Di Pietro anche un'altra clamorosa smentita. Uno dei cavalli di battaglia giuridici del rais molisano quando viene attaccato sulla gestione finanziaria dell'Idv, è che la giurisdizione in materia non è del tribunale ordinario ma della Camera dei deputati, di quella cioè che nelle sue scalmanate comparsate televisive chiama demagogicamente "la casta". E anche contro la Montanelli i suoi legali hanno rispolverato questa presunta carenza di giurisdizione del giudice ordinario. Il tribunale civile di Milano invece ha respinto le eccezioni di carenza di giurisdizione e decadenza di Idv: "va esclusa", ha scritto il giudice Micciché, "l'assoggettabilità della presente vertenza alla giurisdizione domestica del Parlamento", poiché, aggiunge la sentenza, "non è stato contestato l'atto parlamentare di attribuzione dei rimborsi, ma esclusivamente la ripartizione interna all'Idv che agli stessi l'associazione avrebbe dato, escludendo - in ipotesi - un certo settore del partito. Risulta evidente come la questione non involga in alcun modo l'organizzazione interna delle Camere, ma attenga a pretese azionate esclusivamente nei confronti di un soggetto terzo rispetto al Parlamento".
Questo significa che non è vero come sostiene Di Pietro che è il Parlamento a dover decidere nel merito di come il partito spende i contributi elettorali, ma la competenza è del giudice ordinario al quale possono rivolgersi tutti i cittadini che ne abbiano fondato motivo. Insomma per Di Pietro è stata una vera e propria vittoria di Pirro. E ora vediamo come andrà l'appello che la Montanelli ha deciso di presentare.
Alberigo, hai notato che sull' affaire Lusi-Margherita-Rutelli si è astenuto da commenti?